Art. 2
2 / 20Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
In vigore dal 12 feb 2013
Modifiche all' del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura» sono inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
d) al comma 6, il settimo periodo è soppresso;
e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l'adeguamento» sono inserite le seguenti: «, nonché la gestione»;
g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» è sostituita dalla seguente: «consideri»;
h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità pubbliche definite dall', comma 1,»;
i) al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-2