Art. 14
14 / 20Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
In vigore dal 12 feb 2013
1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.
Per la misurazione dei COV è utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. È possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-14