Art. 10 · Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

Art. 10

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Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

In vigore dal 12 feb 2013
1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e-bis) i progetti approvati previsti dall', comma 3, e dall', comma 6; e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-10