Capo II
Art. 9
9 / 10Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
In vigore dal 28 dic 2012
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli , comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b) all'articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-9