Art. 4 · Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
Capo I

Art. 4

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Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia

In vigore dal 28 dic 2012
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonché l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) è soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli , comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all', comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-4