Art. 6 · Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

Art. 6

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Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

In vigore dal 14 dic 2012
1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attività di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale. 2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-6