Art. 5
5 / 7Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale
In vigore dal 14 dic 2012
1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-5