Art. 2 · Albo regionale delle banche

Art. 2

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Albo regionale delle banche

In vigore dal 14 dic 2012
1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni: a) la denominazione; b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni; c) la sede centrale e quella degli sportelli. 2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione. 3. L'iscrizione nell'albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-2