Art. 2
2 / 7Albo regionale delle banche
In vigore dal 14 dic 2012
1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
3. L'iscrizione nell'albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-2