Art. 4 · Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009

Art. 4

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Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro. 4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. 6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-4