Art. 8 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Art. 8

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-8