Art. 2
2 / 34Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all'
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L', comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare»;
b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».
2. L', comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;
b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;
c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.»;
e) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-2