Art. 14 · Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Art. 14

14 / 34

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»; 2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»; 3) alla lettera h) le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»; 4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalità»; 5) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-14