Art. 13 · Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Art. 13

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Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonché dai loro dipendenti e collaboratori»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1. 1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell', quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».
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