Art. 4
4 / 7Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo
In vigore dal 13 set 2012
1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156#art-4