Art. 11 · Entrata in vigore

Art. 11

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Entrata in vigore

In vigore dal 9 ago 2025
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli , acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all' si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni".
  • Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155#art-11