Art. 1 · Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

Art. 1

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Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

In vigore dal 1 ago 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Riduzione degli uffici giudiziari ordinari 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155#art-1