Art. 26
26 / 27Abrogazioni e disposizioni transitorie
In vigore dal 14 set 2012
1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli , comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 26 novembre 2015 è abrogato il comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-26