Art. 23
23 / 27Controlli
In vigore dal 14 set 2012
1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
2. Il Piano definisce le modalità di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attività di ispezione e controllo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-23