Art. 17
17 / 27Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
In vigore dal 14 set 2012
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:
a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-17