Art. 18
Abrogato18 / 19Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 gen 2027
1. Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.
2. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-18