Art. 14
Abrogato14 / 19Regime linguistico
In vigore dal 1 gen 2027
1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell' possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-14