Art. 8 · Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Art. 8

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Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

In vigore dal 14 set 2012
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.»; e) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»; f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;»; g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.»; h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7; i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6». 2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all', comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; c) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.».
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