Art. 19
19 / 21Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi
In vigore dal 14 set 2012
1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo codice.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-19