Art. 15 · Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore

Art. 15

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Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore

In vigore dal 14 set 2012
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: « della legge»; b) all', comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività». 2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli , commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».
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