Art. 14
14 / 21Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 14 set 2012
1. All'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: « della legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli , e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le società cooperative»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell' devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell', devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-14