Art. 3 · Sistema informativo

Art. 3

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Sistema informativo

In vigore dal 19 set 2012
1. Per le finalità di cui agli , il Ministero dell'interno garantisce alle province della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonché ogni necessaria manutenzione e implementazione e la relativa formazione degli operatori. 2. Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalità delle procedure, il Ministero dell'interno garantisce alla regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato. 3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Cancellieri, Ministro dell'interno Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Severino
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