Art. 1
1 / 2Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274
In vigore dal 19 set 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l', comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la necessità di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, le parole: «in essere alla data del 30 giugno 2009 e» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;152#art-1