Art. 6
6 / 8Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
In vigore dal 23 ago 2012
1. All', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. All'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.».
3. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché i relativi aggiornamenti.».
4. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all' e sulle banche depositarie di cui all', al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
5. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.
2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.».
6. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
7. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130#art-6