Art. 4 · Attività di controllo

Art. 4

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Attività di controllo

In vigore dal 9 ago 2012
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attività a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-16;109#art-4