Art. 13 · Disposizioni finanziarie

Art. 13

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 ago 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare: Dato a Roma, addì 28 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-13