Art. 5 · Direttore generale
Capo I

Art. 5

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Direttore generale

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall' del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. 2. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.
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