Capo I
Art. 3
3 / 24Regolamenti
In vigore dal 7 ago 2012
1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.
2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.
3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilità pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della programmazione triennale di cui all':
a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell', comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonché la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
b) determinano la dotazione organica in conformità alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all', comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all', comma 2, lettera c) in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Istituto;
c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere b) e c), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all', comma 1.
5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità:
a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;
b) disciplinano le modalità attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;
c) disciplinano le modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.
6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-3