Capo IV
Art. 23
23 / 24Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 ago 2012
1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all', comma 2.
2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all', comma 2 e del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-23