Capo III
Art. 19
19 / 24Regolamento di amministrazione e del personale
In vigore dal 7 ago 2012
1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonché l'ordinamento del personale. Il regolamento provvede altresì alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall', comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla riduzione del numero degli esperti di cui all', comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità, nonché alla definizione delle modalità e criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, per le attività di supporto alle regioni, con priorità per quelle impegnate nei piani di rientro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-19