Art. 16 · Abrogazioni
Capo II

Art. 16

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Abrogazioni

In vigore dal 7 ago 2012
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all', sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo. 2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all', rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-16