Art. 9 · Appalti pubblici e incentivi

Art. 9

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Appalti pubblici e incentivi

In vigore dal 21 lug 2012
1. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza. 2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto. 4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.
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