Art. 2
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In vigore dal 21 lug 2012
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a sè stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;
n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell' della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli della medesima direttiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-2