Art. 16 · Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Art. 16

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Disposizione transitoria ed entrata in vigore

In vigore dal 21 lug 2012
1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell' o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purchè immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati. 2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell', comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti già soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-16