Art. 18 · Procedura di conciliazione preventiva e di irrogazione delle sanzioni
Titolo II

Art. 18

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Procedura di conciliazione preventiva e di irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 11 ago 2012
Procedura di conciliazione preventiva e di irrogazione delle sanzioni 1. Al fine di garantire la piena osservanza degli obblighi stabiliti nel presente decreto, le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per risolvere in via preliminare e non contenziosa le controversie relative: a) alla violazione dell'obbligo previsto dall', comma 4, di acquisizione e comunicazione delle informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui agli e seguenti, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro, ivi incluse le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all', comma 1, lettere b) e d); b) alla violazione degli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all' o nelle prescrizioni accessorie di cui all' e degli ulteriori obblighi stabiliti nell'accordo o nelle prescrizioni accessorie in ordine alla realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari al funzionamento del Cae o della procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall', comma 2; c) alla natura riservata delle informazioni fornite e qualificate come tali ai sensi dell', comma 1, nonché alla concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati; d) alla divulgazione di informazioni riservate in violazione del predetto , comma 1; e) alla fondatezza, alla luce dell', comma 2, delle ragioni del diniego opposto alla comunicazione di informazioni. 2. La commissione tecnica di conciliazione è composta da tre membri di cui: a) uno designato dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) uno designato dalla direzione centrale; c) uno designato dalle parti di comune accordo. 3. Qualora insorga una delle controversie di cui al comma 1, la parte interessata manifesta all'altra parte la volontà di risolvere la contestazione mediante richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione di cui al comma 2. In tale ipotesi le parti, nel termine di venti giorni dalla richiesta, nominano i membri della commissione. In caso di mancata nomina entro il predetto termine del membro di cui al comma 2, lettera c), quest'ultimo può essere nominato, su ricorso della parte più diligente, dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la Direzione territoriale del lavoro competente ad irrogare le sanzioni amministrative per le asserite violazioni, in caso di esito negativo della procedura di conciliazione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7. 4. La commissione di conciliazione si riunisce nei venti giorni successivi e formula, a maggioranza, una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta di conciliazione formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione, il Direttore territoriale del lavoro, o un suo delegato, tiene conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'. 5. Il verbale di mancata conciliazione e la documentazione allegata sono trasmessi, a cura del membro della commissione di cui al comma 2, lettera c), alla Direzione territoriale del lavoro individuata ai sensi dei commi 6 e 7. 6. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione di cui all', comma 1, è competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio è situato lo stabilimento dell'impresa di dimensioni comunitarie o l'impresa del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie cui è addetto il lavoratore che ha rivelato a terzi le informazioni riservate. Qualora la predetta violazione sia commessa da uno o più esperti residenti in Italia ovvero da più lavoratori addetti a differenti stabilimenti o imprese situati in più province, è competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio è situata la direzione centrale o il dirigente delegato di cui all', comma 1. In mancanza, è competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio è situato lo stabilimento o l'impresa con il maggior numero di lavoratori. 7. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui all', commi 2 e 3, è competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio è situato il soggetto che ha commesso la violazione. 8. Il personale ispettivo della Direzione territoriale del lavoro competente, compiuti gli opportuni atti di accertamento ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, notifica, laddove ne sussistano i presupposti, gli estremi della violazione agli interessati nel termine di novanta giorni, ai sensi dell' della predetta legge. Si applica, a tal fine, il pagamento in misura ridotta di cui all' della legge n. 689 del 1981. Entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore territoriale del lavoro scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Direttore. 9. Il Direttore territoriale del lavoro, o un suo delegato, esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché nel verbale di mancata conciliazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese. 10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-18