Art. 7 · Disposizioni di attuazione

Art. 7

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Disposizioni di attuazione

In vigore dal 22 lug 2012
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-7