Art. 9 · Obblighi degli operatori
Capo II

Art. 9

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Obblighi degli operatori

In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorità di vigilanza del mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-9