Art. 8 · Obblighi dei proprietari
Capo II

Art. 8

8 / 39

Obblighi dei proprietari

In vigore dal 16 giu 2012
1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive. 2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE. 3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-8