Capo II
Art. 6
6 / 39Obblighi degli importatori
In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.
2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.
4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformità di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorità competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-6