Art. 5 · Rappresentanti autorizzati
Capo II

Art. 5

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Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 16 giu 2012
1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all', commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana; c) cooperare con l'autorità competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato. 3. L'identità e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. 4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
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