Capo VI
Art. 37
37 / 39Sanzioni
In vigore dal 16 giu 2012
1. L'operatore economico, di cui all', comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, è soggetto:
a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;
b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento euro a quarantacinquemila euro;
c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar × litro), nonché le cisterne, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, come segue:
a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello zerotrepercento (0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;
b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;
c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare.
3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue:
a) sono aumentati della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti sostanze pericolose: cianuro d'idrogeno stabilizzato (ONU 1051), fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790);
b) sono ridotti della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all', è soggetto, ferme restando le sanzioni penali:
a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro;
b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecento euro a novemila euro;
c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
6. L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.
7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-37