Capo V
Art. 31
31 / 39Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza
In vigore dal 16 giu 2012
Attrezzature a pressione trasportabili conformi
che presentano un rischio per la salute e la sicurezza
1. Se l'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
2. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.
3. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-31