Capo V
Art. 30
30 / 39Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 16 giu 2012
1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all', commi 3 e 4, può attivare la procedura di salvaguardia di cui all' della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorità di vigilanza del mercato.
2. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all' della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea.
3. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all' della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza la ritira.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-30