Capo IV
Art. 25
25 / 39Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 16 giu 2012
Contestazione della competenza
degli organismi notificati
1. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la notifica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-25