Capo IV
Art. 22
22 / 39Procedura di notifica
In vigore dal 16 giu 2012
1. L'autorità di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell' del presente decreto.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell', comma 2, del presente decreto.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.
5. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformità, definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-22