Art. 16 · Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
Capo III

Art. 16

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Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

In vigore dal 16 giu 2012
Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili 1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli del presente decreto, nonché il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non è vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-16